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- 02/04/2008 - LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE, DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE (D.Lgs. 21.11.2007 n. 231) - PRINCIPALI NOVITA': 1 - Novità in materia di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore 2 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 2.1 - Trasferimento per contanti tramite intermediari 3.1 - Indicazioni in ordine alla fase transitoria 4 - Assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente 5 - Assegni circolari, vaglia postali e cambiari 5.1 - Chiarimenti del Ministero dell'Economia 6 - Libretti di deposito bancari o postali al portatore 7.1 - Chiarimenti del Ministero dell'Economia 1 - NOVITA' IN MATERIA DI UTILIZZO DEL CONTANTE, DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Il DLgs. 21.11.2007 n. 231, recante la disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, interviene anche sulle limitazioni all'uso:
Entrata in vigore Le novità in esame entrano in vigore il 30.4.2008. 2 - LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera:
2.1 - TRASFERIMENTO PER CONTANTI TRAMITE INTERMEDIARI Resta ferma la possibilità di eseguire il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. 2.2 - SANZIONI Fatta salva l'efficacia degli atti, in caso di violazione delle nuove disposizioni si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. 3 - ASSEGNI BANCARI E POSTALI In relazione agli assegni bancari e postali è stabilito che i moduli sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità prestampata. Il cliente, peraltro, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro devono comunque recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 3.1 - INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FASE TRANSITORIA La circ. 20.3.2008 del Ministero dell'Economia fornisce rilevanti indicazioni per una corretta gestione del passaggio alla nuova disciplina. Viene stabilito, in particolare, che:
- della barratura sull'indicazione del limite di 12.500,00 euro; - nonché della clausola di non trasferibilità;
- in forma libera, per importi inferiori a 5.000,00 euro; - mediante l'apposizione della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a 5.000,00 euro;
3.2 - IMPOSTA DI BOLLO Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. La circ. 20.3.2008 del Ministero dell'Economia chiarisce che per i moduli di assegni consegnati alla clientela prima del 30.4.2008 ed utilizzati a decorrere dal tale data non è dovuta l'imposta di bollo, ma l'utilizzo di tali moduli sarà consentito nel rispetto dei nuovi limiti (assegno libero se di importo inferiore a 5.000,00 euro, apposizione della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000,00 euro). Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sono state definite dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.3.2008 n. 18. 3.3 - MODALITA' DELLA GIRATA In relazione ai moduli di assegni emessi in forma libera è stabilito che ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Anche su questo aspetto la circ. 20.3.2008 del Ministero dell'Economia fornisce rilevanti chiarimenti. Si afferma, infatti, che:
3.4 - SANZIONI Fatta salva l'efficacia degli atti, il mancato rispetto delle indicazioni normative in materia di assegni bancari e postali determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. 4 - ASSEGNI BANCARI E POSTALI EMESSI ALL'ORDINE DEL TRAENTE Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente ("a me medesimo" o "a me stesso") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane spa. Questi assegni:
Le irregolarità degli assegni emessi all'ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno segnalate da banche e Poste Italiane spa al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali assegni - se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati da banche e Poste Italiane spa (cfr. la circolare 20.3.2008 del Ministero dell'Economia). Sanzioni Fatta salva l'efficacia degli atti, il mancato rispetto delle indicazioni normative in materia di assegni emessi all'ordine del traente determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. 5 - ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI In relazione agli assegni circolari ed ai vaglia postali e cambiari, il DLgs. 231/2007 stabilisce che:
5.1 - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA La circ. 20.3.2008 del Ministero dell'Economia precisa che:
In relazione agli assegni circolari rilasciati in forma libera, inoltre, valgono i chiarimenti sopra evidenziati con riguardo agli assegni postali o bancari liberi relativamente all'imposta di bollo ed alle modalità di girata. 5.2 - SANZIONI Fatta salva l'efficacia degli atti, il mancato rispetto delle indicazioni normative in materia di assegni circolari, vaglia postali e cambiari determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. 6 - LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, emessi prima del 30.4.2008, entro il 30.6.2009:
In caso di trasferimento, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Per i libretti di deposito al portatore emessi prima del 30.4.2008 e presentati per l'incasso a decorrere da tale data, se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c'è infrazione né obbligo, per banche e poste Italiane spa, di procedere alla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In assenza dell'autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale dichiarazione banche e Poste Italiane spa effettueranno la comunicazione dell'infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (così la circ. 20.3.2008 del Ministero dell'Economia). Sanzioni La violazione della prescrizione che impone un saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore inferiore a 5.000,00 euro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 20% al 40% del saldo. La violazione delle ulteriori disposizioni in materia di libretti di deposito al portatore implica l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10% al 20% del saldo. 7 - CIRCUITI "MONEY TRANSFER" E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (c.d. circuiti "money transfer"). Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro e inferiori a 5.000,00 euro, effettuato per il tramite dei suddetti circuiti, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. Per i trasferimenti di importi pari o superiori a 5.000,00 euro occorre avvalersi degli ordinari intermediari finanziari (es. banche). 7.1 - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA La circ. 20.3.2008 del Ministero dell'Economia ha precisato che:
7.2 - SANZIONI La violazione delle ricordate prescrizioni implica l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa dal 20% al 40% dell'importo trasferito. |