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- 14/03/2008 - DL 31.12.2007 N. 248 CONVERTITO NELLA L.28.2.2008 N. 31 (c.d. “MILLEPROROGHE”) - PRINCIPALI NOVITA': 1 - La conversione del DL "milleproroghe" 2 - Estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale - Estensione 2.1 - Beni immobili interessati 2.2 - Esercizio ed efficacia dell'opzione 2.3 - Imposta sostitutiva dovuta 2.3.1 - Immobili soggetti ad IVA 2.3.2 - Modalità e termini di versamento 3.1 - Procedimento di "stabilizzazione" 4 - Riapertura della regolarizzazione agevolata dei rapporti di lavoro subordinato "sommersi" 4.1 - Procedimento di "emersione" 5.1 - Riapertura del termine per accatastare i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità 5.2.1 - Termine per la presentazione della denuncia catastale 5.2.2 - Presentazione di un'istanza di autotutela 5.2.3 - Conseguenze in caso di inottemperanza alla richiesta 5.2.4 - Effetti fiscali delle nuove rendite 6.1 - Estensione delle prestazioni del Fondo 6.2 - Riapertura del termine di presentazione delle domande di indennizzo 7.1 - Somme di importo non superiore a 2.000,00 euro 7.2 - Garanzia relativa alle somme di importo superiore a 50.000,00 euro 8 - Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Ulteriori modifiche 9 - Proroga del termine di presentazione del modello 770/2008 Semplificato 10 - Estensione dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF 1 - LA CONVERSIONE DEL DL "MILLEPROROGHE" Con il DL 31.12.2007 n. 248, entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate alcune disposizioni urgenti in materia di proroga di termini (c.d. "DL milleproroghe"). Il DL 248/2007 è stato convertito nella L. 28.2.2008 n. 31, entrata in vigore l'1.3.2008. In sede di conversione in legge sono state apportate numerose modifiche al testo originario. Di seguito si riepilogano le principali novità. In una successiva circolare saranno analizzate le disposizioni in materia di rottamazione dei veicoli. 2 - ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE - ESTENSIONE La legge Finanziaria 2008 ha riproposto la possibilità di estromettere dal regime di impresa, in forma agevolata, i beni immobili utilizzati dagli imprenditori individuali. 2.1 - BENI IMMOBILI INTERESSATI Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 248/2007 possono essere estromessi gli immobili strumentali:
2.2 - ESERCIZIO ED EFFICACIA DELL'OPZIONE Resta fermo che l'opzione per l'estromissione deve essere esercitata entro il 30.4.2008 e che ha efficacia dall'1.1.2008. 2.3 - IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA Si ricorda che, per estromettere l'immobile, l'imprenditore deve versare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 10% della differenza tra:
2.3.1 - Immobili soggetti ad Iva Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata di un importo pari al 30% dell'IVA commisurata:
2.3.2 - Modalità e termini di versamento L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata, con il modello F24:
3 - RIAPERTURA DELLA STABILIZZAZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA La legge Finanziaria 2007 aveva previsto la possibilità di trasformazione agevolata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. Il DL 248/2007 convertito ha riaperto tale possibilità. 3.1 - PROCEDIMENTO DI "STABILIZZAZIONE" A tal fine, è previsto un procedimento di "stabilizzazione", articolato nei seguenti passaggi:
- per un terzo, prima del deposito presso l'INPS degli atti di conciliazione; - per la restante parte, in rate mensili. 3.2 - EFFETTI PREMIALI Il completamento della procedura di stabilizzazione determina una serie di effetti premiali per il committente che vi proceda, quali, in particolare:
4 - RIAPERTURA DELLA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO "SOMMERSI" La legge Finanziaria 2007 aveva previsto la possibilità di regolarizzazione agevolata dei rapporti di lavoro subordinato:
Il DL 248/2007 convertito ha riaperto tale possibilità. 4.1 - PROCEDIMENTO DI "EMERSIONE" A tal fine, è previsto un procedimento di "emersione", articolato nei seguenti passaggi, da completare entro il 30.9.2008 (termine precedentemente scaduto il 30.9.2007) :
- la copia del suddetto accordo sindacale; - le generalità dei lavoratori regolarizzati, unitamente alla copia dei contratti di lavoro subordinato stipulati; - i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, fino a cinque anni anteriori alla data di presentazione dell'istanza;
- per metà, al termine del primo anno di lavoro regolarmente prestato; - per l'ulteriore metà, al termine del secondo anno (in sostanza, si tratta di una "garanzia" per il buon esito dell'operazione di emersione). L'accordo sindacale promuove anche la stipulazione di atti di conciliazione tra il datore di lavoro e i lavoratori, con riferimento alla parte retributiva del rapporto di lavoro. 4.2 - EFFETTI PREMIALI Aderendo alla presente procedura di regolarizzazione, il datore di lavoro beneficia:
5 - REGOLARIZZAZIONE DEI FABBRIVATI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI RURALITA' O CHE NON SONO STATI DICHIARATI AL CATASTO Vengono prorogati alcuni termini relativi alla regolarizzazione dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità o che non sono stati dichiarati al catasto. 5.1 - RIAPERTURA DEL TERMINE PER ACCATASTARE I FABBRICATI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI RURALITa' Affinché gli immobili destinati ad uso abitativo possano essere considerati rurali, è necessario, tra l'altro, che:
- dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta; - dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito; - da uno dei soci o amministratori di società agricole, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
Gli immobili che non rispettano tali condizioni devono essere dichiarati al catasto fabbricati. Il termine per effettuare tale adempimento è stato ulteriormente prorogato dal 30.11.2007 al 31.10.2008. Decorrenza degli effetti fiscali Resta fermo che gli effetti fiscali della perdita dei requisiti di ruralità degli immobili decorrono dall'1.1.2007. 5.2 - DENUNCIA AL CATASTO DEGLI IMMOBILI NON DICHIARATI E DEGLI EX RURALI INDIVIDUATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO L'Agenzia del Territorio, qualora individui fabbricati che non sono stati dichiarati al catasto, oppure fabbricati iscritti al catasto terreni ma per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali:
5.2.1 - Termine per la presentazione della denuncia catastale Il titolare del diritto reale sull'immobile deve presentare la denuncia di iscrizione al catasto fabbricati entro 7 mesi (prima 90 giorni) dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia del Territorio. Il rispetto del suddetto termine comporta la non applicazione di sanzioni. 5.2.2 - Presentazione di un'istanza di autotutela Il contribuente che ritenga non corretta la richiesta di aggiornamento catastale può, entro il suddetto termine, presentare un'istanza di autotutela al competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio. 5.2.3 - Conseguenze in caso di inottemperanza alla richiesta Se, entro il suddetto termine, il soggetto interessato non presenta la denuncia di iscrizione catastale, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio provvede direttamente ai necessari aggiornamenti. In tal caso:
5.2.4 - Effetti fiscali delle nuove rendite Ai fini fiscali, la rendita dichiarata dal possessore con la procedura DOCFA o comunque attribuita all'immobile dall'Agenzia del Territorio produce effetti a decorrere:
6 - TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE - FONDO DI SOLIDARIETA' - MODIFICHE Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire", costituito a beneficio dei soggetti che, in presenza di pregresse situazioni di crisi del costruttore:
6.1 - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO Ai fini dell'accesso alle prestazioni del suddetto Fondo di solidarietà, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi:
L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare somme ulteriori, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione:
6.2 - RIAPERTURA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO Viene ulteriormente differito al 30.6.2008 il termine per la presentazione delle domande per accedere alle prestazioni del suddetto Fondo di solidarietà, precedentemente scaduto il 31.12.2007. 7 - RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI - ULTERIORI MODIFICHE Le somme dovute a seguito delle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni (c.d. "avvisi bonari") possono essere versate in un massimo di:
In sede di conversione del DL 248/2007 è stata infatti abolita la previsione della rateizzazione in:
7.1 - SOMME DI IMPORTO NON SUPERIORE A 2.000,00 EURO Si ricorda che qualora le somme siano di importo non superiore a 2.000,00 euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'Ufficio:
La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario. 7.2 - GARANZIA RELATIVA ALLE SOMME DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000,00 EURO Nel caso in cui le somme siano di importo superiore a 50.000,00 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili. 7.3 - VERSAMENTO DELLE RATE Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione deve essere pagato l'importo della prima rata. Le rate trimestrali successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. 8 - RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - ULTERIORI MODIFICHE In sede di conversione del DL 248/2007 sono state ulteriormente modificate le modalità di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. In conseguenza delle modifiche apportate, nel caso in cui il contribuente si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione:
In precedenza, invece:
Garanzia relativa alle somme di importo superiore a 50.000,00 euro Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 50.000,00 euro, resta fermo l'obbligo per il contribuente di prestare idonea garanzia, mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili. 9 - PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO Il termine per la presentazione in via telematica del modello 770/2008 Semplificato viene prorogato dal 31.3.2008 al 31.5.2008. Si ricorda che il modello 770/2008 Ordinario deve invece essere presentato entro il 31.7.2008. 10 - ESTENSIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF La facoltà di destinare il 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2007, come stabilito dalla legge Finanziaria 2008, può essere esercitata anche a favore:
Con riferimento alle suddette fondazioni, l'estensione si applica anche all'IRPEF relativa al 2006, secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria 2007. Obbligo di redigere un apposito rendiconto Si ricorda che i soggetti ammessi al riparto del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2007 devono redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme ad essi attribuite. Il rendiconto in esame deve essere redatto entro un anno dalla ricezione delle suddette somme. Le somme non rendicontate saranno oggetto di recupero. 11 - CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO - PROROGA E' stato prorogato dal 31.12.2007 al 31.12.2008 il termine entro il quale i gestori di attività commerciali in locali aperti al pubblico possono beneficiare di contributi per l'abolizione delle barriere architettoniche, come previsto dalla legge Finanziaria 2007. Provvedimento attuativo Le modalità, i limiti e i criteri per l'attribuzione dei suddetti contributi saranno stabiliti da un successivo DM. |