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- 14/04/2008 - CREDITI D'IMPOSTA PER L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.: 5 - Determinazione del credito spettante 5.1 - Limite massimo per commercianti e somministratori di alimenti e bevande 5.2 - Limite massimo per rivenditori di generi di monopolio 5.3 - Divieto di cumulo con altre agevolazioni 6 - Presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate 6.2 - Modalità di presentazione 6.3 - Termini di presentazione 7 - Concessione del credito d'imposta 8 - Utilizzo del credito d'imposta 9 - Controlli e revoca dell'agevolazione 1 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI CREDITI D'IMPOSTA PER L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L'art. 1 co. 228 - 237 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e i relativi decreti ministeriali attuativi del 6.2.2008 hanno previsto la concessione di crediti d'imposta:
Con il provvedimento 31.3.2008, l'Agenzia delle Entrate:
Con la circolare 10.4.2008 n. 37, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti sulle nuove agevolazioni. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI COMMERCIANTI E SOMMINISTRATORI DI ALIMENTI E BEVANDE Il credito d'imposta in esame si applica ai soggetti:
Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche le attività commerciali soggette a discipline speciali, quali le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante, che vendono in via esclusiva i prodotti elencati dalle norme che ne regolano l'attività (es. prodotti farmaceutici o carburanti). 2.1 - SOGGETTI ESCLUSI Sono, invece, esclusi:
2.2 - ATTIVITA' PROMISCUA Qualora un medesimo soggetto svolga sia le suddette attività commerciali o di somministrazione che l'attività di rivendita di generi di monopolio (oggetto di specifica agevolazione), può beneficiare solo del credito d'imposta previsto per l'attività che assume carattere prevalente rispetto all'altra. A tali fini, si considera prevalente l'attività:
3 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO Il credito d'imposta in esame si applica ai soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (es. tabaccai). L'agevolazione in esame si applica ai titolari delle rivendite di generi di monopolio:
3.1 - SOGGETTI ESCLUSI L'agevolazione in esame non si applica, invece, ai titolari del c.d. "patentino". 3.2 - ATTIVITA' PROMISCUA Qualora una piccola e media impresa, oltre all'attività di rivendita di generi di monopolio, svolga anche altre attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso o di somministrazione di alimenti e bevande, può beneficiare solo del credito d'imposta previsto per l'attività che assume carattere prevalente rispetto all'altra. A tali fini, si considera prevalente l'attività:
4 - SPESE AGEVOLABILI In relazione a tutti i soggetti in esame, sono agevolabili le spese:
Rientrano tra le spese agevolabili, ad esempio, quelle relative all'installazione:
Le spese sono agevolabili a condizione che si tratti di beni nuovi, istallati:
Spese escluse Sono, invece, escluse le spese sostenute per:
5 - DETERMINAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE Il credito d'imposta è riconosciuto:
5.1 - LIMITE MASSIMO PER COMMERCIANTI E SOMMINISTRATORI DI ALIMENTI E BEVANDE In relazione ai commercianti e ai somministratori di alimenti e bevande, il credito d'imposta spetta fino ad un ammontare massimo di 3.000,00 euro:
Pertanto, l'importo massimo di 3.000,00 euro può essere usufruito anche in uno solo dei tre anni interessati (rileva l'anno solare 2008, 2009 o 2010 anche per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo"). 5.2 - LIMITE MASSIMO PER RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO In relazione ai rivenditori di generi di monopolio, invece, il credito d'imposta spetta fino ad un ammontare massimo di 1.000,00 euro:
5.3 - DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI Il credito d'imposta non può essere cumulato:
6 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I soggetti che intendono avvalersi dei suddetti crediti d'imposta devono presentare un'apposita istanza:
L'istanza può essere presentata ogni volta che si sostengono spese agevolabili. Per gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio è necessaria la presentazione di una nuova istanza nell'anno successivo, in relazione alle spese eccedenti il limite annuo di 1.250,00 euro (corrispondente all'importo massimo annuale di 1.000,00 euro di credito d'imposta). 6.1 - CONTENUTO DELL'ISTANZA Nell'istanza devono essere indicati, in particolare:
6.2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE L'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica:
6.3 - TERMINI DI PRESENTAZIONE Le istanze devono essere presentate:
7 - CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA L'Agenzia delle Entrate:
Diritto di precedenza in caso di esaurimento dei fondi Le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo anno di applicazione dell'agevolazione e non devono, quindi, essere ripresentate. 8 - UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è utilizzabile:
9 - CONTROLLI E REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE Qualora, a seguito dei controlli, venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Lo Studio è a disposizione per:
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