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- 14/04/2008 - CREDITI D'IMPOSTA PER L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.:

INDICE

1 - Presentazione delle istanze per la concessione di crediti d'imposta per l'adozione di misure di sicurezza

2 - Soggetti beneficiari del credito d'imposta a favore di commercianti e somministratori di alimenti e bevande

2.1 - Soggetti esclusi

2.2 - Attività promiscua

3 - Soggetti beneficiari del credito d'imposta a favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio

3.1 - Soggetti esclusi

3.2 - Attività promiscua

4 - Spese agevolabili

5 - Determinazione del credito spettante

5.1 - Limite massimo per commercianti e somministratori di alimenti e bevande

5.2 - Limite massimo per rivenditori di generi di monopolio

5.3 - Divieto di cumulo con altre agevolazioni

6 - Presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate

6.1 - Contenuto dell'istanza

6.2 - Modalità di presentazione

6.3 - Termini di presentazione

7 - Concessione del credito d'imposta

8 - Utilizzo del credito d'imposta

9 - Controlli e revoca dell'agevolazione

1 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI CREDITI D'IMPOSTA PER L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

L'art. 1 co. 228 - 237 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e i relativi decreti ministeriali attuativi del 6.2.2008 hanno previsto la concessione di crediti d'imposta:

  • alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, nonché a quelle di somministrazione di alimenti e bevande;
  • agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa;
  • per l'adozione di misure di sicurezza e di altre misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

Con il provvedimento 31.3.2008, l'Agenzia delle Entrate:

  • ha approvato il modello dell'istanza per l'attribuzione dei crediti d'imposta in esame;
  • ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle suddette istanze.

Con la circolare 10.4.2008 n. 37, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti sulle nuove agevolazioni.

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2 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DI COMMERCIANTI E SOMMINISTRATORI DI ALIMENTI E BEVANDE

Il credito d'imposta in esame si applica ai soggetti:

  • esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso o attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • rientranti nella definizione di piccole e medie imprese, ai sensi del DM 18.4.2005.

Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche le attività commerciali soggette a discipline speciali, quali le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante, che vendono in via esclusiva i prodotti elencati dalle norme che ne regolano l'attività (es. prodotti farmaceutici o carburanti).

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2.1 - SOGGETTI ESCLUSI

Sono, invece, esclusi:

  • le imprese che vendono beni dalle stesse prodotti;
  • gli agenti e gli altri rappresentanti di commercio che promuovono la conclusione di contratti di vendita per conto di terzi.

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2.2 - ATTIVITA' PROMISCUA

Qualora un medesimo soggetto svolga sia le suddette attività commerciali o di somministrazione che l'attività di rivendita di generi di monopolio (oggetto di specifica agevolazione), può beneficiare solo del credito d'imposta previsto per l'attività che assume carattere prevalente rispetto all'altra.

A tali fini, si considera prevalente l'attività:

  • in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, al lordo del prezzo corrisposto al fornitore;
  • nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta.

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3 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO

Il credito d'imposta in esame si applica ai soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (es. tabaccai).

L'agevolazione in esame si applica ai titolari delle rivendite di generi di monopolio:

  • sia ordinarie;
  • che speciali.

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3.1 - SOGGETTI ESCLUSI

L'agevolazione in esame non si applica, invece, ai titolari del c.d. "patentino".

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3.2 - ATTIVITA' PROMISCUA

Qualora una piccola e media impresa, oltre all'attività di rivendita di generi di monopolio, svolga anche altre attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso o di somministrazione di alimenti e bevande, può beneficiare solo del credito d'imposta previsto per l'attività che assume carattere prevalente rispetto all'altra.

A tali fini, si considera prevalente l'attività:

  • in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, al lordo del prezzo corrisposto al fornitore;
  • nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta.

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4 - SPESE AGEVOLABILI

In relazione a tutti i soggetti in esame, sono agevolabili le spese:

  • per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti;
  • sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica (es. terminali per carte di credito ed EFT-POS);
  • effettuate dall'1.1.2008 al 31.12.2010, anche da parte dei soggetti "non solari".

Rientrano tra le spese agevolabili, ad esempio, quelle relative all'installazione:

  • di apparecchi di videosorveglianza;
  • di sistemi di allarme;
  • di inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, vetrine, armadi e banconi blindati, casseforti e cassetti di sicurezza, macchinette antifalsari.

Le spese sono agevolabili a condizione che si tratti di beni nuovi, istallati:

  • per la prima volta dall'1.1.2008 al 31.12.2010;
  • anche in sostituzione di impianti e attrezzature di sicurezza obsoleti.

Spese escluse

Sono, invece, escluse le spese sostenute per:

  • l'attività di vigilanza;
  • la manutenzione e la riparazione degli impianti e delle attrezzature di sicurezza.

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5 - DETERMINAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto:

  • per un importo pari all'80% del costo sostenuto; in caso di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria, rileva il costo dei beni sostenuto dal concedente;
  • entro un determinato limite massimo, a seconda della tipologia del beneficiario.

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5.1 - LIMITE MASSIMO PER COMMERCIANTI E SOMMINISTRATORI DI ALIMENTI E BEVANDE

In relazione ai commercianti e ai somministratori di alimenti e bevande, il credito d'imposta spetta fino ad un ammontare massimo di 3.000,00 euro:

  • per ogni beneficiario;
  • complessivamente considerato, nell'ambito del triennio 2008 - 2010.

Pertanto, l'importo massimo di 3.000,00 euro può essere usufruito anche in uno solo dei tre anni interessati (rileva l'anno solare 2008, 2009 o 2010 anche per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo").

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5.2 - LIMITE MASSIMO PER RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO

In relazione ai rivenditori di generi di monopolio, invece, il credito d'imposta spetta fino ad un ammontare massimo di 1.000,00 euro:

  • per ogni beneficiario;
  • in relazione a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (rileva l'anno solare anche per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo").

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5.3 - DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta non può essere cumulato:

  • con altri sostegni "de minimis", se tale cumulo determina il superamento della soglia massima di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi;
  • con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo al superamento delle intensità massime di aiuto previste da specifiche disposizioni comunitarie.

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6 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti che intendono avvalersi dei suddetti crediti d'imposta devono presentare un'apposita istanza:

  • all'Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando il modello "IMS".

L'istanza può essere presentata ogni volta che si sostengono spese agevolabili.

Per gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio è necessaria la presentazione di una nuova istanza nell'anno successivo, in relazione alle spese eccedenti il limite annuo di 1.250,00 euro (corrispondente all'importo massimo annuale di 1.000,00 euro di credito d'imposta).

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6.1 - CONTENUTO DELL'ISTANZA

Nell'istanza devono essere indicati, in particolare:

  • gli estremi delle fatture attestanti le spese sostenute;
  • ovvero, in caso di leasing, gli estremi del relativo contratto e il costo sostenuto dal concedente.

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6.2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica:

  • direttamente;
  • oppure avvalendosi di un intermediario abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile).

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6.3 - TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le istanze devono essere presentate:

  • nell'anno 2008, a partire dalle ore 10.00 del 28.4.2008;
  • negli anni 2009 e 2010, dalle ore 10.00 del 2 febbraio di ciascun anno.

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7 - CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'Agenzia delle Entrate:

  • esamina le istanze presentate, secondo l'ordine cronologico di presentazione;
  • in presenza dei requisiti, concede il credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno.

Diritto di precedenza in caso di esaurimento dei fondi

Le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo anno di applicazione dell'agevolazione e non devono, quindi, essere ripresentate.

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8 - UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24;
  • a decorrere dalla data di concessione, cioè da quanto l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione in via telematica.

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9 - CONTROLLI E REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

Qualora, a seguito dei controlli, venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Lo Studio è a disposizione per:

  • fornire ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni in esame;
  • effettuare la compilazione e l'invio telematico delle istanze all'Agenzia delle Entrate.

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