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- 25/01/2011 - DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. "milleproroghe") - Altre principali novità. 2 - Proroga per l'accatastamento degli "immobili fantasma" 2.1 - Effetti della regolarizzazione 2.2 - Effetti della mancata regolarizzazione 2.3 - Eventuale ulteriore proroga 2.4 - "Immobili fantasma" individuati nel 2010 3 - Presentazione del modello "770 mensile" - Ulteriore differimento della decorrenza 4.1 - Lavoro occasionale di tipo accessorio 4.1.1 - Ambito di applicazione 4.1.2 - Buoni lavoro (o voucher) per lavoro accessorio 4.2 - Possibilità di ulteriore differimento 5 - Proroga delle agevolazioni fiscali per il settore cinematografico 5.1 - Concessione di crediti d'imposta 5.1.1 - Imprese di produzione cinematografica 5.1.2 - Imprese di produzione esecutiva e di post produzione 5.1.3 - Imprese che effettuano apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche 5.1.4 - Imprese di distribuzione cinematografica 5.1.5 - Imprese di esercizio cinematografico 5.2 - Regime fiscale dei crediti d'imposta 5.3 - Detassazione degli utili reinvestiti 6 - Proroga della deduzione forfetaria a favore dei benzinai 6.2 - Effetti ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF 2012 7.1 - Effettuazione dei versamenti pregressi 8 - Soggetti alluvionati del Veneto - Ulteriore differimento dei versamenti 1 - PREMESSA Il DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. "milleproroghe"), entrato in vigore il 29.12.2010, prevede numerosi differimenti di termini. Di seguito si analizzano le principali novità, tenendo conto che sono già state oggetto di precedenti Informative:
2 - PROROGA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI "IMMOBILI FANTASMA" Viene prorogato al 31.3.2011 il termine del 31.12.2010 per dichiarare in catasto gli "immobili fantasma", individuati dall'Agenzia del Territorio nell'ambito dell'attività di monitoraggio che ha dato luogo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tra l'1.1.2007 e il 31.12.2009, degli elenchi dei Comuni in cui si trovano gli immobili "irregolari". La regolarizzazione entro il 31.3.2011 riguarda:
Per regolarizzare la situazione catastale dell'immobile, il titolare di diritti reali sullo stesso deve rivolgersi ad un professionista dell'area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, periti edili e agrari, dottori agronomi, agrotecnici). 2.1 - EFFETTI DELLA REGOLARIZZAZIONE La procedura di regolarizzazione in esame:
Pertanto, ove l'immobile dichiarato in catasto sia anche "abusivo", la regolarizzazione catastale non impedisce che il Comune proceda agli accertamenti amministrativi, con possibili effetti anche penali. 2.2 - EFFETTI DELLA MANCATA REGOLARIZZAZIONE Nel caso in cui il titolare di diritti reali lasci decorrere il termine del 31.3.2011 senza regolarizzare l'immobile, l'Agenzia del Territorio procederà all'attribuzione di una rendita presunta:
2.3 - EVENTUALE ULTERIORE PROROGA Il termine del 31.3.2011 per la regolarizzazione in esame potrà essere ulteriormente prorogato al 31.12.2011, mediante un apposito DPCM. 2.4 - "IMMOBILI FANTASMA" INDIVIDUATI NEL 2010 Si sottolinea che il termine del 31.3.2011 non riguarda i fabbricati non dichiarati in catasto che l'Agenzia del Territorio ha individuato nei Comuni contenuti nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.9.2010, che dovranno essere regolarizzati entro il 29.4.2011 (cioè entro il termine ordinario di 7 mesi dalla pubblicazione dell'elenco). 3 - PRESENTAZIONE DEL MODELLO "770 MENSILE" - ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA Viene ulteriormente differita al 31.3.2011 la decorrenza dell'obbligo, per i sostituti d'imposta, di comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate:
La suddetta comunicazione (c.d. "770 mensile") dovrà essere effettuata:
Possibilità di ulteriore differimento La decorrenza del "770 mensile" potrà essere ulteriormente prorogata al 31.12.2011, mediante un apposito DPCM. 4 - PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LAVORATORI PART TIME - PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO Viene prorogata al 31.3.2011 la possibilità di utilizzare per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuite attraverso il sistema dei buoni lavoro (o "voucher"):
4.1 - LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO In estrema sintesi, si ricorda che il lavoro occasionale di tipo accessorio consiste nello svolgimento di attività di natura occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, in quanto svolte, al di fuori di un normale contratto di lavoro, in modo del tutto saltuario. Esso si caratterizza per la flessibilità di utilizzo e per l'estrema semplificazione degli obblighi tipicamente connessi all'instaurazione e alla gestione di un rapporto lavorativo (non sono previsti, ad esempio, obblighi di comunicazione al Centro per l'impiego, di iscrizione nel libro unico del lavoro, di consegna del prospetto paga). 4.1.1 - Ambito di applicazione In generale, possono essere committenti di lavoro occasionale accessorio:
Le prestazioni di lavoro accessorio, inoltre, possono essere rese:
4.1.2 - Buoni lavoro (o voucher) per lavoro accessorio Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene, nel rispetto dei limiti di compenso sopra indicati, attraverso "buoni lavoro" (o "voucher") prepagati del valore nominale di 10,00, 20,00 o 50,00 euro, le cui modalità di acquisto da parte del committente e di riscossione da parte del prestatore variano a seconda che si scelga di utilizzare:
Regime previdenziale, assicurativo e fiscale dei buoni lavoro Il valore nominale di un buono è comprensivo:
Fanno eccezione le prestazioni occasionali accessorie svolte a favore di imprese familiari nell'ambito dell'attività normalmente esercitata dalle stesse, remunerate attraverso buoni soggetti al regime del lavoro subordinato (contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari al 33%, contribuzione all'INAIL pari al 4%). In ogni caso, il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione incassato dal lavoratore, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione dell'interessato. 4.2 - POSSIBILITA' DI ULTERIORE DIFFERIMENTO La possibilità, per i percettori di misure di sostegno al reddito e per i lavoratori part time, di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore di attività potrà essere ulteriormente prorogata al 31.12.2011, mediante un apposito DPCM. 5 - PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO Il DL 225/2010 ha prorogato al 30.6.2011 le agevolazioni fiscali riconosciute al settore cinemato-grafico dalla legge Finanziaria 2008, consistenti:
5.1 - CONCESSIONE DI CREDITI D'IMPOSTA 5.1.1 - Imprese di produzione cinematografica Alle imprese di produzione cinematografica è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di 3.500.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta. 5.1.2 - Imprese di produzione esecutiva e di post produzione Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post produzione è riconosciuto un credito d'imposta per la realizzazione, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana. Il credito spetta in misura pari al 25% del costo di produzione della singola opera e con un limite massimo per ciascun film di 5.000.000,00 di euro. 5.1.3 - Imprese che effettuano apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche Alle imprese che effettuano apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari:
5.1.4 Imprese di distribuzione cinematografica Alle imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari:
5.1.5- Imprese di esercizio cinematografico A favore delle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature per la proiezione digitale, con un limite massimo annuo di 50.000,00 euro per ciascuno schermo. 5.2 - REGIME FISCALE DEI CREDITI D'IMPOSTA I suddetti crediti d'imposta:
Inoltre, il DL 225/2010 ha stabilito che ai crediti d'imposta in esame non si applica il limite massimo di utilizzo annuo pari a 250.000,00 euro, previsto per la generalità dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del modello UNICO. 5.3 - DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette:
Obbligo di tenuta della contabilità ordinaria Per accedere al beneficio è necessario che le suddette imprese tengano la contabilità ordinaria. 6 - PROROGA DELLA DEDUZIONE FORFETARIA A FAVORE DEI BENZINAI E' stata prorogata anche al periodo d'imposta 2011 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante. 6.1 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE L'importo della deduzione spettante sarà stabilito da un apposito decreto attuativo, in misura tale da rispettare il limite di spesa fissato dalla norma. 6.2 - EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ACCONTO IRPEF 2012 Nella determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per il 2012, i predetti esercenti dovranno assumere, quale imposta del 2011 (sulla quale commisurare l'acconto medesimo), quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria in esame. 7 - SOGGETTI TERREMOTATI DELL'ABRUZZO - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELLE RATE DEI TRIBUTI E CONTRIBUTI PREGRESSI In relazione ai soggetti della Regione Abruzzo colpiti dal terremoto del 6.4.2009, viene disposta la sospensione della riscossione delle rate relative ai tributi e ai contributi pregressi, in scadenza tra gennaio e giugno 2011. 7.1 - EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI PREGRESSI La sospensione in esame riguarda i versamenti:
Tali versamenti devono essere effettuati mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, senza aggravio di sanzioni e interessi. La riscossione delle rate di tali versamenti sarebbe dovuta decorrere dal mese di gennaio 2011, ma è stata sospesa fino al mese di giugno 2011. Versamento delle rate sospese Il versamento delle rate sospese da gennaio a giugno 2011 sarà disciplinato con un apposito DPCM. 7.2 - SOGGETTI INTERESSATI Si ricorda che la sospensione dei versamenti fino al 30.6.2010 riguarda tutti i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei c.d. "Comuni del cratere", esclusi gli istituti di credito e assicurativi. La proroga della sospensione fino al 20.12.2010 (per i tributi), ovvero fino al 15.12.2010 (per i contributi e i premi INAIL), riguarda invece solo i seguenti soggetti con domicilio fiscale nei suddetti Comuni:
8 - SOGGETTI ALLUVIONATI DEL VENETO - ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI Viene ulteriormente differito al 30.6.2011 il termine (precedentemente fissato al 22.12.2010) relativo all'effettuazione dei versamenti:
8.1 - SOGGETTI INTERESSATI L'ulteriore differimento al 30.6.2011 si applica alle imprese che hanno subito il fermo della propria attività economica e ai cittadini costretti allo sgombero ovvero all'evacuazione dalle proprie abitazioni, inseriti negli appositi elenchi. 8.2 - VERSAMENTI INTERESSATI
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