|
Circolari Info per la Clientela de "Il-Commercialista.com" |
|
- 08/01/2010 - Legge Finanziaria 2010 (L. 23.12.2009 n. 191) - Principali novità in materia fiscale. |
|
2.1 - Redazione e asseverazione della perizia giurata 2.2 - Versamento dell'imposta sostitutiva 3 - Novità in materia di interventi edilizi 3.1 - Proroga della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio 3.2 - Proroga della detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese 3.3 - Proroga "a regime" dell'aliquota IVA ridotta sulle manutenzioni edilizie 4 - Proroga per il 2010 delle misure di detassazione dei premi di produttività 4.2 - Dipendenti pubblici del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico 5 - Proroga della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF 6 - Proroga di alcune agevolazioni per gli autotrasportatori 8 - Agevolazioni fiscali per i contribuenti della Regione Abruzzo 8.2 - Soggetti terremotati - Effettuazione dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sospesi 9 - Altre principali novità in materia di agevolazioni fiscali 9.1 - Tassazione ridotta al 5% degli interessi sui finanziamenti per interventi nel Mezzogiorno 9.1.1 - Disposizioni attuative 9.2 - Incremento dei fondi per la concessione di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo 9.3 - Agevolazioni per le vittime del terrorismo 1 - PREMESSA La L. 23.12.2009 n. 191 costituisce la legge Finanziaria per il 2010, entrata in vigore l'1.1.2010. La legge Finanziaria 2010 contiene un numero abbastanza limitato di disposizioni, in quanto gli interventi più rilevanti erano stati inseriti nel DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, come modificato e integrato dal DL 3.8.2009 n. 103 convertito nella L. 3.10.2009 n. 141 (c.d. "manovra d'estate"). La presente informativa intende fornire una analisi delle novità di maggior rilievo in materia fiscale contenute nella legge Finanziaria 2010. Le principali novità in materia di lavoro e previdenza saranno invece analizzate in una successiva circolare. 2 - RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI La Finanziaria 2010 ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d'impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima. A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2010. 2.1 - REDAZIONE E ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d'acquisto occorre, entro il 31.10.2010, far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto). A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione. 2.2 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA La rideterminazione comporta il versamento, entro il 31.10.2010, dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore di perizia:
Versamento rateale In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza al 31.10.2010, al 31.10.2011 e al 31.10.2012. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui, a decorrere dal 31.10.2010. 3 - NOVITA' IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI 3.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO La detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a taluni interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali viene ulteriormente prorogata in relazione alle spese sostenute nel 2012. L'agevolazione compete:
3.2 - PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE E' stata ulteriormente prorogata di un anno anche la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. La detrazione compete quindi a condizione che:
L'agevolazione compete:
3.3 - PROROGA "A REGIME" DELL'ALIQUOTA IVA RIDOTTA SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE Viene prorogato per gli anni 2012 e successivi il regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Pertanto, l'agevolazione, da misura a carattere temporaneo, diviene "norma a regime". L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per la detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per la detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici). 4 - PROROGA PER IL 2010 DELLE MISURE DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA' 4.1 - DIPENDENTI PRIVATI Viene prorogata al 31.12.2010 la possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, le somme erogate a livello aziendale in relazione "a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa". Nel disporre tale proroga, la Finanziaria 2010 non introduce elementi di novità rispetto al 2009. Pertanto, anche per l'anno 2010:
4.2 - DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO La legge Finanziaria prevede altresì la proroga, per il 2010, della riduzione dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale:
Disposizioni attuative Con riferimento al 2009, le modalità attuative di tale riduzione di imposizione fiscale sono state stabilite dal DPCM 27.2.2009, il quale ha previsto una riduzione dell'IRPEF lorda, determinata sul trattamento economico accessorio, di un importo massimo di 134,00 euro per ciascun beneficiario. In relazione alla proroga per il 2010, dovrà quindi essere chiarito se continuano ad applicarsi tali disposizioni o se è necessaria l'emanazione di un nuovo DPCM attuativo. 5 - PROROGA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF La Finanziaria 2010 ha prorogato la facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2009 (730/2010 e UNICO 2010 PF):
Rispetto agli scorsi anni, la Finanziaria 2010 non provvede ad individuare direttamente le finalità e le categorie di soggetti che possono beneficiare della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF (es. sostegno del settore no-profit, della ricerca scientifica e sanitaria, delle attività sociali dei Comuni, delle associazioni sportive dilettantistiche, ecc.). Al riguardo, pertanto, appare necessario attendere l'emanazione del previsto provvedimento attuativo. 6 - PROROGA DI ALCUNE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI Viene prevista la proroga per il 2010 dei seguenti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto:
Disposizioni attuative Le modalità attuative della proroga di tali agevolazioni saranno definite:
7 - NOVITA' IN MATERIA DI IRAP E DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF IN CASO DI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO La Finanziaria 2010 modifica la disciplina relativa all'aumento automatico dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF nelle Regioni che presentino disavanzi di gestione del Servizio sanitario. In particolare, viene stabilito che:
Qualora, invece, sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi del Piano di rientro sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, è possibile la riduzione delle aliquote fiscali:
8 - AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRIBUENTI DELLA REGIONE ABRUZZO 8.1 - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle zone colpite dal terremoto del 6.4.2009, la Finanziaria 2010 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, pari al 20% (c.d. "cedolare secca"), sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia dell'Aquila. La misura ha carattere sperimentale e può essere utilizzata:
L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento del saldo IRPEF. Disposizioni attuative Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. 8.2 - SOGGETTI TERREMOTATI - EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI SOSPESI La Finanziaria 2010 dispone un'ulteriore proroga della sospensione della riscossione dei tributi nei confronti dei soggetti terremotati della Regione Abruzzo. Pertanto, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta che, alla data del 6.4.2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici:
Disposizioni attuative Le modalità di effettuazione dei suddetti versamenti e adempimenti tributari sospesi saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. 9 - ALTRE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI 9.1 - TASSAZIONE RIDOTTA AL 5% DEGLI INTERESSI SUI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO La Finanziaria 2010 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta al 5% sugli interessi derivanti da strumenti finanziari:
9.1.1 - Disposizioni attuative Con successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
9.1.2 - Decorrenza L'imposta sostitutiva del 5% si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale viene concesso il beneficio fiscale. 9.2 - INCREMENTO DEI FONDI PER LA CONCESSIONE DI CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO La Finanziaria 2010 incrementa, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, gli stanziamenti già previsti per la concessione di crediti d'imposta alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Disposizioni attuative Le modalità di utilizzo dei fondi stanziati (sia "vecchi" che "nuovi") saranno definite con un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale decreto può individuare:
9.3 - AGEVOLAZIONI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO La Finanziaria 2010:
|